Art. 26 T.U. Giustizia Tributaria Ineleggibilità
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 20 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.
2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.