Art. 22-quinquies T.U. Giustizia Tributaria Trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.

2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in via cautelare e provvisoria, può disporre il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.

Testo in vigore dal 26 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.