Art. 22-quater T.U. Giustizia Tributaria Sanzioni applicabili

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

1. Si applica una sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 14;
d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
e) i comportamenti previsti dall’articolo 22-bis, comma 2, lettere d), e) e f);
f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;
h) i comportamenti di cui all’articolo 22-bis, comma 2, lettera q);
i) la scarsa laboriosità, se abituale;
l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
m) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
n) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità.

2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
c) i comportamenti previsti dall’articolo 22-bis, comma 4, lettera b).

3. Si applica la sanzione della incapacità a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo per l’interferenza nell’attività di altro componente, da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all’articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Si applica una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge ovvero per l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità.

5. Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 22-bis, comma 4, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale.

Testo in vigore dal 26 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.