Art. 18 T.U. Giustizia Tributaria Decadenza dall’incarico
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 12 del decreto legislativo n. 545 del 1992)
01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall’impiego previste per i magistrati ordinari.
1. Decadono dall’incarico i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che:
a) perdono uno dei requisiti di cui all’articolo 13;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall’articolo 14;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell’amministrazione pubblica in attività di servizio, dall’impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza.