Art. 15 T.U. Giustizia Tributaria Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all’articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Il Consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1, relative alle nomine successive alla prima, sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Per le corti di giustizia tributaria di secondo grado i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali corti di giustizia tributaria di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.(9)

Testo in vigore dal 26 agosto 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (9)

Il D.Lgs 7 agosto 2026, n. 149, ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera f)) che “al capo II, dopo la rubrica è inserita la seguente intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.