Art. 124 T.U. Giustizia Tributaria Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 21-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)
1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.