Art. 123 T.U. Giustizia Tributaria Decisione
Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175
(articolo 67 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Ove ricorrano i motivi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.