Art. 88 TUF Ritiro degli strumenti finanziari accentrati

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Il depositario centrale di titoli può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

Testo in vigore dal 24 settembre 2016

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.