Art. 86 TUF Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall’articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli.

2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

Testo in vigore dal 24 settembre 2016

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.