Art. 62-undecies TUF Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’attività, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Testo in vigore dal 6 marzo 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.