Art. 62-quater TUF Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all’ingrosso

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

2. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato:
a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; 65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1; 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia;(133) b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64-quater, commi 1, 7 e 9 e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob;(133) c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, commi 7 e 7-bis; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; 65-bis, comma 3-bis; 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11..., spettano alla Banca d’Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell’articolo 65-septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d’Italia;(133) d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Banca d’Italia e alla Consob;
e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d’Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall’articolo 65-septies, commi 4 e 5.

3. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9; 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-quater, comma 3; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia.(133)

4. La Banca d’Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonché di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all’articolo 62-ter, comma 4.(73)

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Aggiornamento (133)

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (con l’art. 11, comma 6) che “Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65-quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.