Art. 57-bis TUF Liquidazione ordinaria

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l’articolo 97 del T.U. bancario.

2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti dal presente decreto.

3. La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.