Art. 56-bis TUF Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. La Banca d’Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, dei gestori autorizzati o delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(73)

2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea della società di cui al comma 1 o della società capogruppo con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d’Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1.

2-ter. La Banca d’Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.

3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l’amministrazione straordinaria nei casi previsti dall’articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.

3-bis. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e dell’articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonché dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.