Art. 207 TUF Patti parasociali

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. I patti parasociali previsti dall’articolo 122 ed esistenti alla
data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l’articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo in vigore dal 1° luglio 1998

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.