Art. 197 TUF Personale della CONSOB

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo esercizio delle
funzioni di controllo previste dall’articolo 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la CONSOB provvede direttamente a tutte le procedure necessarie per l’immediata copertura dei posti di organico secondo i criteri concorsuali ivi previsti, nei limiti delle autonome risorse finanziarie e senza oneri per la finanza pubblica.
Nota all’art. 197:
- Il testo dell’art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"Art. 62 (Organico della CONSOB). - 1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché quelle che deriveranno a seguito dell’entrata in vigore dell’emanando testo unico sulla finanza di cui all’art. 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall’art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiori a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall’art. 39, comma 3.

Testo in vigore dal 1° luglio 1998

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.