1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall’articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea.
Testo in vigore dal 29 febbraio 2004
Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.
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