Art. 142 TUF Delega di voto

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile
e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle
proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all’ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

Testo in vigore dal 20 marzo 2010

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.