Art. 138 TUF Sollecitazione
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la
diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione