Art. 59 T.U. Espropri Entrata in vigore del testo unico

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.(2)(4)(3)

Testo in vigore dal 6 febbraio 2003

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l’art. 5, comma 1) che “Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002”.

Aggiornamento (4)

La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l’art. 5, comma 3) che “Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002”.

Aggiornamento (3)

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.