Art. 56 T.U. Espropri Disposizioni sulla determinazione dell’indennità di espropriazione

Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

(L)

1. Il soggetto già espropriato alla data dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l’indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all’articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell’indennità di esproprio. (L)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.