Art. 2 T.U. Espropri Principio di legalità dell’azione amministrativa
Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
1. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa. (L)