Art. 1 T.U. Espropri Oggetto
Testo unico espropriazioni – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
(L)
1. Il presente testo unico disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. Comma soppresso dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)