Art. 62 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52)

1. Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all’apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Sezione II. - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione noi Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.