Art. 61 T.U. Elezioni Comunali
Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)
1. Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.