Art. 61 T.U. Elezioni Comunali

Testo unico delle leggi per l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali – D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51)

1. Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Testo in vigore dal 8 luglio 1960

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.