Art. 80 T.U. Edilizia Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)

1. Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità a norma dell’articolo 94, l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94. L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.