Art. 79 T.U. Edilizia Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)

1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.