Art. 79 T.U. Edilizia Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.