Art. 47 T.U. Edilizia Sanzioni a carico dei notai
Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell’articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall’articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni; Periodo soppresso dal D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304.