Art. 45 T.U. Edilizia Norme relative all’azione penale

Testo unico edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

(L) (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Testo in vigore dal 16 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.