Art. 74 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di pronunciare insindacabilmente la decadenza dal già concesso contributo erariale, in confronto di quelle cooperative le quali, entro il termine di mesi tre dalla comunicazione del provvedimento di concessione, non abbiano effettivamente iniziato le costruzioni ovvero, avendole iniziate, non dimostrino, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, la effettiva intenzione e possibilità di proseguirle.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.