Art. 73 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Le disponibilità di contributo erariale comunque verificatesi prima o dopo il collaudo delle costruzioni, possono essere assegnate dal Ministro per i lavori pubblici come contributo nel pagamento degli interessi su mutui suppletivi occorrenti alle cooperative.
2. Le suddette disponibilità possono pure essere erogate in escomputo di interessi afferenti a mutui di istituti per case popolari od a mutui già concessi al cessato Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.
3. Le somme per contributo comunque risultanti disponibili su mutui concessi a cooperative edilizie ferroviarie, sono devolute per la metà al Ministero dei lavori pubblici e per l’altra metà all’Amministrazione delle ferrovie dello Stato per essere da questa impiegate a mitigare i canoni di concessione delle case economiche da essa acquistate o costruite.