Art. 47 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l’approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilità. In tal caso i progetti debbono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonché di una relazione giustificativa.

2. I termini di pubblicazione di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata.
Sulle opposizioni e sui reclami decide il Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.