Art. 44 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle società, degli istituti e dei privati contemplati nell’art. 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l’obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l’acqua potabile, all’impianto per l’illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d’uso pubblico.