Art. 41 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il concorso dello Stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l’acquisto delle aree e per le costruzioni ed è corrisposto per una metà all’inizio dei lavori accertato dal Ministero dei lavori pubblici, e per l’altra metà alla ultimazione di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale dove constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati.
2. Il comune o l’istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell’approvazione dei progetti è dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.