Art. 40 T.U. Edilizia Popolare All’assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all’art. 38 si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le domande all’uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilità dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

2. Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non più di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all’art. 48.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.