Art. 35 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all’atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell’interesse legale.

2. La stipula del contratto di compra-vendita avverrà quando sia stato eseguito il pagamento dell’ultima rata di prezzo.

3. La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all’art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l’intero prezzo da parte degli acquirenti.(21)

Testo in vigore dal 18 febbraio 1959

Note di aggiornamento

Aggiornamento (21)

Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l’art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.