Art. 35 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il prezzo di vendita sarà quello corrente e può essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all’atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell’interesse legale.
2. La stipula del contratto di compra-vendita avverrà quando sia stato eseguito il pagamento dell’ultima rata di prezzo.
3. La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all’art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l’intero prezzo da parte degli acquirenti.(21)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (21)
Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l’art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.