Art. 33 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all’art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.