Art. 33 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all’art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
1. Gli atti giudiziari che gli istituti compiono nei procedimenti di cui all’art. 32, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Testo in vigore dal 20 agosto 1938
Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.
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