Art. 3 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Istituto di emissione e le Casse di risparmio ordinarie possono fare anticipazioni sulle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro.

2. Le Casse di risparmio ordinarie, la Cassa depositi e prestiti e tutti gli istituti elencati nell’art. 1, singolarmente o riuniti in consorzio, possono acquistare le dette obbligazioni.

3. Gli enti morali, le società e gli istituti cui è fatto obbligo, per legge, di impiegare in tutto od in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare, come impiego, le obbligazioni emesse dalla Sezione.
Queste possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore non superiore ai nove decimi del valore di borsa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.