Art. 1 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I prestiti per la costruzione o l’acquisto di case popolari od economiche possono, oltre che da privati e da società, essere consentiti dai seguenti istituti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano:

2. 1° tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

3. 2° le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

4. 3° i Monti di pegno;

5. 4° le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6. 5° gli Enti morali legalmente riconosciuti;

7. 6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

8. 7° l’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l’Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

9. 8° gli Istituti di credito fondiario;

10. 9° l’Istituto nazionale delle assicurazioni;

11. 10° la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, anche con emissione di obbligazioni, in conformità al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, e al R. decreto-legge 8 gennaio 1925 n. 37, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473 e 18 dicembre 1927, n. 2416;

12. 11° l’Istituto nazionale di previdenza o credito delle comunicazioni di cui al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351;

13. 12° l’Istituto nazionale di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

14. 13° gli Istituti e le Società di credito edilizio di cui al R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.