Art. 253 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. La costruzione delle case, di cui all’articolo 252, è fatta di preferenza sulle aree già occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferite ai comuni.

2. Dette aeree, comprese quelle nella città di Messina già tenute in gestione dalla cessata Unione edilizia nazionale, si intendono retrocesse gratuitamente allo Stato senza alcuna formalità quando siano state utilizzate od occorra utilizzarle per le costruzioni stesse.

3. Qualora le aree siano state dai comuni temporaneamente concesse a terzi, gli eventuali oneri dipendenti dalla revoca della concessione faranno carico allo Stato.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree comprese nell’antico centro del Comune di Reggio Calabria.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.