Art. 252 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il Ministero dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:
a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;
c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.