Art. 252 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Ministero dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti:

a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati;

c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.