Art. 207 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Non è consentito l’abbandono o la rinunzia alla comproprietà degli elementi comuni dell’edificio al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.