Art. 207 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Non è consentito l’abbandono o la rinunzia alla comproprietà degli elementi comuni dell’edificio al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.