Art. 205 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile:

a) l’area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati;

b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprietà ai singoli soci;

c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, nonché i tubi e le cunette delle acque piovane, escluso quanto è di pertinenza di ciascun appartamento;

d) la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune e con le relative vasche o condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni;

e) le colonne montanti dell’energia elettrica e del gas fino ai contatori e dell’acqua fino al punto di diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti individuali;

f) il portone, l’androne, i portici e gli anditi di ingresso, i viali di accesso, nonché i cancelli comuni;

g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere e gli impianti per l’illuminazione, i relativi anditi e pianerottoli, l’ascensore, compresi i locali occupati dalle macchine. Se un fabbricato contiene più scale, la comunione di ciascuna è limitata ai condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene per recarsi ai locali, sia accessori dei loro alloggi, sia comuni a tutto l’edificio;

h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa, quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere con i relativi impianti di luce, d’acqua e di gas, e gli apparecchi del telefono interno ed esterno in impiantati ed esercitati per uso del condominio.

2. Quando le cose di cui alle lettere c), d), e), f), siano distinte per i gruppi di condomini, la comunione è limitata ai condomini che appartengono a ciascun gruppo.

3. Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta la divisibilità a norma del primo capoverso dell’art. 204 la comunione di alcuni degli elementi menzionati nel presente articolo può estendersi a più condominii. Tale norma può trovare applicazione anche nel caso menzionato nel secondo capoverso dello stesso art.
204.

4. La proprietà comune degli elementi sopra elencati fra i condomini di ciascun fabbricato è in ragione del costo del rispettivo alloggio.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.