Art. 199 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorità od organo, relativamente ai mutui ed agli alloggi delle cooperative, si svolgeranno soltanto con l’Ente edilizio fino alla stipulazione dei contratti di mutuo individuale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.