Art. 199 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorità od organo, relativamente ai mutui ed agli alloggi delle cooperative, si svolgeranno soltanto con l’Ente edilizio fino alla stipulazione dei contratti di mutuo individuale.