Art. 198 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Le cooperative facenti capo all’Ente edilizio godono le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le cooperative a proprietà individuale tra impiegati e pensionati dello Stato e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti.

2. Tutti gli atti e contratti fra Ente e cooperative e fra Ente, cooperativo e soci, relativamente ai mutui ed agli alloggi sociali, possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa come previsto nei tre ultimi commi dell’art. 151 verso il corrispettivo di centesimi dieci per ogni cento lire, da devolversi all’Ente. La tassa fissa di registrazione, iscrizione, trascrizione, annotazione e cancellazione di ipoteche in dipendenza dei mutui, graverà sulle cooperative ed alle rinnovazioni ipotecarie alla scadenza del trentennio provvederanno d’ufficio i Conservatori delle ipoteche, gratuitamente.(13)

Testo in vigore dal 18 luglio 1949

Note di aggiornamento

Aggiornamento (13)

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.