Art. 188 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e, ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla Cassa depositi e prestiti il corrispondente mutuo.

2. La richiesta deve essere corredata:

1) del decreto, a firma dei Ministri pei lavori pubblici e per le finanze, per l’assegnazione del contributo erariale e per l’autorizzazione a contrarre il mutuo relativo nonché dei provvedimenti dell’Opera nazionale per l’assistenza ai mutilati e dell’Opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola della erogabilità, alle rispettive scadenze, a favore della Cassa depositi o prestiti pel periodo successivo all’inizio dell’ammortamento ed a favore dell’Ente edilizio, pel periodo precedente all’ammortamento medesimo;

2) della deliberazione del Comitato amministratore con cui l’Ente edilizio si obblighi ad assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa;

3) della deliberazione della cooperativa di cui al n. 4 dell’articolo 187;

4) dei documenti relativi alla proprietà e libertà dell’area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa o che dovrà risultare esente da oneri per imposta patrimoniale e per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette;

5) del parere dell’Avvocatura generale dello Stato emesso in base all’esame dei documenti di cui al precedente n. 4.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.