Art. 188 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. L’Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e, ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla Cassa depositi e prestiti il corrispondente mutuo.
2. La richiesta deve essere corredata:
1) del decreto, a firma dei Ministri pei lavori pubblici e per le finanze, per l’assegnazione del contributo erariale e per l’autorizzazione a contrarre il mutuo relativo nonché dei provvedimenti dell’Opera nazionale per l’assistenza ai mutilati e dell’Opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola della erogabilità, alle rispettive scadenze, a favore della Cassa depositi o prestiti pel periodo successivo all’inizio dell’ammortamento ed a favore dell’Ente edilizio, pel periodo precedente all’ammortamento medesimo;
2) della deliberazione del Comitato amministratore con cui l’Ente edilizio si obblighi ad assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa;
3) della deliberazione della cooperativa di cui al n. 4 dell’articolo 187;
4) dei documenti relativi alla proprietà e libertà dell’area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa o che dovrà risultare esente da oneri per imposta patrimoniale e per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette;
5) del parere dell’Avvocatura generale dello Stato emesso in base all’esame dei documenti di cui al precedente n. 4.