Art. 187 T.U. Edilizia Popolare L’Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all’istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. A tal uopo richiederà:

1) il fascicolo del Bollettino delle Società per azioni nel quale sono stati pubblicati l’atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovrà risultare esplicitamente che la società non può sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l’istituto finanziatore e che gli alloggi devono essere assegnati in proprietà ai soci muniti di pensione vitalizia;

2) il progetto tecnico finanziario per la costruzione e l’acquisto di case;

3) l’elenco dei soci;

4) la copia, autenticata da notaio, della deliberazione della cooperativa con la quale, nell’autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i contributi dello Stato, dell’Opera nazionale per la protezione e l’assistenza degli invalidi di guerra e dell’Opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall’Ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformità e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.