Art. 113 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Comma abrogato dalla L. 2 luglio 1949, n. 408.

2. I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla Cassa depositi o prestiti quanto dall’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di permutare l’alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della Cassa predetta ovvero anche dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta.

3. Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.

Testo in vigore dal 18 luglio 1949

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.