Art. 112 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all’art. 111, debbono essere destinati per una metà della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra, ne cura la riscossione con le norme prescritte pel versamento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali.

2. Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma non ancora in ammortamento, l’assegnatario è tenuto a corrispondere l’intero ammontare del fitto percetto alla cooperativa la quale deve curarne il versamento alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.