Art. 44 TUDA Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(R)

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti d’ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all’acquisizione d’ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

Testo in vigore dal 7 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.