Art. 44-bis TUDA Acquisizione d’ufficio di informazioni
Testo unico documentazione amministrativa – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.